Ordine del giorno su tariffa A.I.P. e mancata attuazione referendum

Di   26/12/2013

il-mio-voto-va-rispettatoNel Consiglio Comunale di Molfetta di lunedì 23 dicembre è stato approvato all’unanimità il seguente Ordine del giorno su mancata attuazione dell’esito referendario nella nuova tariffa dell’acqua A.I.P. presentato dal nostro consigliere Gianni Porta:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI MOLFETTA

Premesso che

• l’articolo 21, commi 13 e 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha trasferito all’Autorità per l’Energia e il Gas “le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici” con i medesimi poteri attribuiti dalla legge n. 481/1995, che prescrive che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi (…) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela di utenti e consumatori”;

• il D.P.C.M. 20 luglio 2012 in attuazione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ribadisce e specifica, all’articolo 2, comma 1, le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, trasferiti all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), tra le quali assume un particolare rilievo come finalità: la “tutela dei diritti e degli interessi degli utenti“;

• l’art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa inoltre che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;

• nei mesi di maggio e luglio 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha messo in consultazione due documenti: il primo (204/2012) in cui, in generale, si delineava la tariffa del servizio idrico e il secondo (290/2012) in cui si è definito il Metodo Tariffario Transitorio per gli anni 2012 e 2013. A fine novembre 2012, l’Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici ha predisposto una serie di modifiche da apportare a tale Metodo;

• il 28 Dicembre 2012 il Collegio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato, tra le altre, la delibera 585/2012 con cui è stato definito il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, esteso poi anche alle gestioni ex-CIPE (MTC) tramite la delibera n. 88 del 28 febbraio 2013;

• il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua ha espresso un giudizio assolutamente negativo su quanto prodotto dall’AEEG e su cui, insieme a Federconsumatori, ha promosso un ricorso al Tar Lombardia basato sul mancato rispetto dell’esito del II° Referendum e dunque mancata eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito e sulla illegittimità della retroattività della tariffa;

• anche il Comune di Aprilia (LT) ha presentato ricorso al Tar di Milano contro il metodo tariffario transitorio determinato dall’AEGG perché lesivo degli interessi della comunità amministrata ed elusivo della volontà popolare espressa con voto referendario, che ha abrogato la possibilità di ogni forma di remunerazione, ossia di profitto, nella gestione del servizio idrico;

• il TAR della Toscana con la sentenza n.426/2013 del 21 marzo u.s. accoglieva il ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua in merito al fatto che le tariffe approvate dall’ex ATO2 Toscana, il 06 Dicembre 2011, erano illegittime in quanto comprendevano ancora la “remunerazione del capitale investito”. Il Tar della Toscana confermava questa illegittimità scrivendo nella sentenza che “il criterio della remunerazione del capitale (…) essendo strettamente connesso all’oggetto del quesito referendario, viene inevitabilmente TRAVOLTO dalla volontà popolare abrogatrice […]”.

• il Tar di Latina, analogamente a quanto determinato dal Tar Toscana, con sentenza n.676 del 29/07/2013, su ricorso promosso dal Comune di Aprilia, abrogava il piano d’ambito nella parte in cui manteneva in tariffa la remunerazione del capitale investito successivamente all’esito referendario;

• Recentemente il Comune di Aprilia (LT) ha presentato ricorso al TAR contro la delibera AEEG 273/2013 avente ad oggetto “Restituzione agli utenti della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al Referendum Popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio”.

Considerato che

• La Regione Puglia dovendo ottemperare alla Legge 26 marzo 2010 n. 42, “Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale per la gestione delle risorse idriche”, ha istituito con Legge Regionale 30 maggio 2011 n. 9 e successiva modificazione (ossia la Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27. “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorità idrica pugliese”), l’Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua;

• all’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 – Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);

• all’Autorità è attribuita la funzione di determinare la tariffa del servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del d.lgs. 152/2006;

• il Consiglio direttivo dell’AIP è organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque sindaci dei comuni della Regione eletti dall’Assemblea dei sindaci; risulta tuttora composto da Presidente: Dr. Paolo Perrone – Sindaco di Lecce (LE), Vicepresidente: Dr. Michele Emiliano – Sindaco di Bari (BA), Avv. Nicola Giorgino – Sindaco di Andria (BT), Dr. Francesco Angelo Scoditti – Sindaco di Mesagne (BR) e On. Angelo Cera – Sindaco di San Marco in Lamis (FG);

• con delibera n. 26 del 16.07.2013 è stato avviato il procedimento di attuazione alla delibera AEEG 273 del 25 giugno 2013 che stabilisce le modalità di restituzione della remunerazione del capitale investito garantita ai gestori dall’art. 154 comma 1 del Decreto Legislativo 152/06, abrogato dal secondo quesito referendario.

Condividendo che

• il 13 settembre scorso con un comunicato stampa, il Comitato pugliese Acqua Bene Comune ha fatto presente che si trattava di un’attuazione parziale e scorretta dell’esito referendario, in quanto, a essere oggetto di restituzione, è solo la quota di remunerazione del capitale investito relativa al periodo luglio-dicembre 2011 e comunque “al netto dei costi finanziari e fiscali”. Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo è stata decisa l’applicazione del nuovo metodo tariffario, approvato nel 2013 ma valido anche retroattivamente (in barba ai principi espressi dalla giurisprudenza e in particolare dal Consiglio di Stato) reintroducendo così, di fatto, forme di garanzia sostanzialmente analoghe alla abolita remunerazione del capitale.

Tenuto conto che

• rischia di non esserci in Puglia sostanzialmente alcun rimborso della remunerazione del capitale investito per il 2011 in virtù della compensazione con i costi finanziari.

Ricordando, inoltre, che

• l’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, un diritto umano universale e inalienabile, un bene comune pubblico, quindi indisponibile e appartenente a tutti;

• l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come servizio pubblico privo di rilevanza economica;

• ai referendum del 12 e 13 giugno 2011 anche i cittadini e le cittadine di Molfetta hanno dato prova di sensibilità al tema dell’acqua come bene comune consentendo che anche la nostra città superasse il quorum del 50%;

• il quesito referendario n.2 aveva ad oggetto: “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”. Il testo del quesito, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n-26/2011 che ne aveva decretato l’ammissibilità, era il seguente : ‹‹Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art.154 (tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “…dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito…”››.

IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI MOLFETTA

CHIEDE ai componenti del Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese (i Sindaci di Lecce, Bari, Mesagne (BR), Andria (BT) e San Marco in Lamis), al Presidente della Regione Puglia, al Presidente del Consiglio Regionale e a tutti i consiglieri regionali e ai Presidenti, vicepresidenti dei Consigli comunali, nonché a tutti i consiglieri comunali delle città rappresentate nel direttivo dell’AIP, di rivedere la scelta assunta in ambito AIP, in merito al rimborso della remunerazione del capitale investito per il 2011 e all’applicazione del nuovo metodo tariffario approvato nel 2013 che reintroduce di fatto forme di garanzia sostanzialmente analoghe alla abolita remunerazione del capitale, così da garantire il rispetto e l’attuazione dell’esito referendario;

INVITA il Presidente del Consiglio Comunale di Molfetta a trasmettere al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale della Puglia e ai Sindaci di Lecce, Bari, Mesagne (BR), Andria (BT) e San Marco in Lamis (FG) e ai rispettivi Presidente e vicepresidente dei Consigli comunali, il presente O.d.G.

 


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